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La pergola fotovoltaica è edilizia libera?

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  • 27 Maggio 2026

La pergola fotovoltaica è edilizia libera? È una delle domande più frequenti di chi vuole installare un impianto fotovoltaico senza occupare la copertura dell’abitazione. La risposta, nella maggior parte dei casi compatibili con la definizione di pergolato e con i requisiti previsti dalla normativa, è sì: la pergola fotovoltaica può rientrare nell’edilizia libera, ma è fondamentale che la struttura mantenga le caratteristiche proprie del pergolato e non si trasformi, di fatto, in una tettoia.

Il punto centrale è quindi capire che cosa sia realmente una pergola fotovoltaica, quali siano le differenze rispetto a una tettoia e quali caratteristiche consentano di rientrare nel regime dell’edilizia libera.

Dal punto di vista normativo, inoltre, bisogna distinguere tra il regime edilizio della struttura e quello dell’impianto fotovoltaico. Il quadro sulle fonti rinnovabili è stato profondamente riordinato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, successivamente modificato, che ha introdotto specifiche categorie di interventi in “attività libera”.

Che cos’è una pergola fotovoltaica?

La pergola fotovoltaica è una struttura esterna destinata principalmente a creare ombreggiamento e a sostenere moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Può essere realizzata in alluminio, acciaio, legno o altri materiali e può trovare spazio in un giardino, su un terrazzo, in un’area pertinenziale dell’abitazione oppure sopra un posto auto.

Dal punto di vista funzionale, la pergola fotovoltaica unisce quindi due esigenze: da una parte crea una zona ombreggiata e fruibile, dall’altra consente di produrre energia elettrica attraverso i pannelli solari.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito da tempo che la presenza dei pannelli fotovoltaici non fa automaticamente perdere alla struttura la natura di pergolato. Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto che la nozione di pergolato può rimanere valida anche quando, al posto delle tradizionali piante rampicanti, vengono utilizzati pannelli fotovoltaici, purché questi non trasformino la parte superiore in una copertura stabile e continua.

Questa distinzione è fondamentale per capire quando la pergola fotovoltaica è edilizia libera.

Pergola fotovoltaica e pergolato fotovoltaico: sono la stessa cosa?

Nel linguaggio commerciale i termini pergola fotovoltaica e pergolato fotovoltaico vengono spesso utilizzati come sinonimi.

Dal punto di vista tecnico e urbanistico, tuttavia, possono essere utilizzati per descrivere configurazioni differenti. In particolare, il pergolato viene tradizionalmente descritto dalla giurisprudenza come una struttura leggera, aperta sui lati e destinata a sostenere elementi ombreggianti o piante rampicanti.

Il Consiglio di Stato ha individuato nel pergolato una struttura leggera, normalmente priva di fondamenta e facilmente amovibile, destinata a creare ombra su superfici di dimensioni contenute.

Per questo motivo, quando si parla di pergolato fotovoltaico, è importante guardare alle caratteristiche concrete dell’opera e non soltanto al nome utilizzato nel preventivo o nella documentazione commerciale.

Qual è la differenza tra pergola fotovoltaica e tettoia?

La differenza tra pergola fotovoltaica e tettoia è uno degli aspetti più importanti sotto il profilo urbanistico.

Un pergolato è una struttura prevalentemente leggera, aperta e con una parte superiore che non costituisce una copertura stabile e continua. La sua funzione principale è quella di sostenere elementi ombreggianti o vegetali e creare una zona d’ombra.

La tettoia, invece, è una vera e propria struttura di copertura, normalmente più consistente e caratterizzata da una maggiore permanenza e da un maggiore impatto sull’assetto edilizio.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la differenza tra pergolato e tettoia non dipende dal nome attribuito alla struttura, ma dalle sue caratteristiche costruttive, dalla funzione e dall’impatto concreto sul territorio. Il pergolato è normalmente costituito da una struttura leggera e aperta, mentre la tettoia presenta una maggiore consistenza e una funzione di copertura più marcata.

La distinzione è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato, sentenza 28 marzo 2025, n. 2603: un pergolato aperto su tre lati e nella parte superiore non richiede titolo edilizio, mentre quando la parte superiore viene coperta, anche parzialmente, con una struttura non facilmente amovibile, il manufatto può assumere la natura di tettoia e diventare soggetto al relativo titolo abilitativo.

Perché la pergola fotovoltaica può rientrare nell’edilizia libera?

La risposta alla domanda “pergola fotovoltaica edilizia libera?” deve partire dal concetto di struttura leggera e non stabilmente infissa.

Il Glossario dell’edilizia libera, approvato con il Decreto MIT 2 marzo 2018, inserisce espressamente tra gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo il “pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”. Lo stesso Glossario comprende inoltre i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, alle condizioni previste dalla disciplina allora vigente.

Questo significa che l’ordinamento riconosce, in presenza dei requisiti previsti, sia la natura di intervento libero del pergolato di dimensioni limitate e non stabilmente infisso sia quella dell’installazione dei pannelli fotovoltaici nei casi previsti dalla normativa.

La giurisprudenza ha poi contribuito a chiarire come queste due componenti possano convivere.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la presenza dei pannelli fotovoltaici non ha fatto venir meno la natura di pergolato perché i moduli erano installati in modo tale da lasciare filtrare luce e acqua e non costituivano una copertura stabile e continua.

In altre parole, non è il semplice fatto di utilizzare pannelli fotovoltaici a trasformare una pergola in una tettoia.

Il requisito fondamentale: la pergola fotovoltaica deve rimanere una struttura

installazione di un impianto da 4,5 kw su pergola di un nostro cliente a Casoria

aperta

Il requisito più importante per una pergola fotovoltaica in edilizia libera è che l’opera mantenga le caratteristiche tipiche di un pergolato.

La parte superiore non deve trasformarsi in un tetto stabile e continuo. La giurisprudenza ha infatti sottolineato l’importanza della permeabilità della struttura e della possibilità di distinguere una semplice struttura ombreggiante da una vera copertura edilizia.

Questo aspetto ha una conseguenza pratica molto importante.

Una pergola progettata con moduli fotovoltaici in modo da mantenere la struttura aperta e non assimilabile a una copertura stabile è più facilmente riconducibile alla nozione di pergolato.

Al contrario, una struttura progettata come un vero tetto, con copertura fissa, continua e impermeabile, può essere qualificata come tettoia fotovoltaica, con conseguenze completamente diverse sul piano edilizio.

Cosa succede se la pergola fotovoltaica diventa una tettoia?

Quando una struttura perde le caratteristiche del pergolato e diventa una copertura stabile, non è sufficiente continuare a chiamarla “pergola fotovoltaica”.

È la conformazione effettiva dell’opera a determinare il regime edilizio.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2603/2025 è particolarmente chiara su questo punto: una struttura originariamente qualificabile come pergolato può diventare tettoia quando viene coperta nella parte superiore con elementi non facilmente amovibili. In quel caso l’intervento può costituire una trasformazione edilizia del territorio e richiedere un permesso di costruire.

Per un’azienda che installa impianti fotovoltaici, questo è un aspetto essenziale: non basta progettare un manufatto e definirlo commercialmente “pergola” per farlo rientrare nell’edilizia libera.

Bisogna verificare struttura, ancoraggi, dimensioni, copertura, permanenza dell’opera, eventuale incremento di superficie e volumetria e tutte le prescrizioni locali.

Edilizia libera per la struttura e attività libera per il fotovoltaico: attenzione alla differenza

Un altro punto spesso trascurato riguarda il rapporto tra normativa edilizia e normativa specifica sugli impianti da fonti rinnovabili.

Dal 30 dicembre 2024 è in vigore il D.Lgs. 190/2024, che disciplina i regimi amministrativi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’Allegato A individua gli interventi sottoposti ad attività libera. La disciplina comprende, tra gli altri, specifici impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti, relative pertinenze e determinati manufatti fuori terra, secondo condizioni e limiti di potenza e localizzazione.

Le modifiche normative intervenute nel 2025 hanno inoltre ampliato e aggiornato il quadro dell’attività libera per alcune tipologie di impianti fotovoltaici.

Il punto, però, è questo: il fatto che l’impianto fotovoltaico sia in attività libera non significa automaticamente che qualsiasi struttura costruita per sostenerlo lo sia anch’essa.

Se la struttura è un pergolato che rispetta i requisiti dell’edilizia libera, e l’impianto fotovoltaico ricade a sua volta nel regime amministrativo previsto dalla normativa sulle FER, si può configurare un intervento realizzabile senza un titolo edilizio ordinario.

Se invece la struttura è una vera tettoia o una nuova costruzione, il quadro cambia.

Questa è la struttura base che una pergola deve avere

Quali caratteristiche deve avere una pergola fotovoltaica per essere in edilizia libera?

Per rispondere concretamente alla domanda “la pergola fotovoltaica è edilizia libera?”, occorre verificare soprattutto questi elementi:

Struttura leggera. Il manufatto deve mantenere le caratteristiche tipiche di un pergolato e non assumere la consistenza di una vera costruzione edilizia.

Dimensioni contenute. Il Glossario MIT ricomprende tra gli interventi liberi il pergolato di limitate dimensioni.

Assenza di una stabile infissione al suolo. Il Glossario fa riferimento espressamente a pergolati “non stabilmente infissi al suolo”.

Apertura della struttura. Il pergolato deve rimanere aperto e non deve essere trasformato in uno spazio stabilmente chiuso.

Copertura non assimilabile a una tettoia. I pannelli fotovoltaici non devono trasformare la parte superiore in una copertura stabile e continua incompatibile con la natura del pergolato, secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza.

Conformità urbanistica. Anche l’edilizia libera deve rispettare gli strumenti urbanistici comunali e tutte le altre normative di settore. Il MIT ricorda espressamente che il regime dell’edilizia libera non esonera dal rispetto, tra l’altro, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e delle norme in materia di beni culturali e paesaggio.

La pergola fotovoltaica in zona vincolata è sempre in edilizia libera?

No.

Questo è uno dei punti sui quali è opportuno evitare risposte troppo semplicistiche.

L’edilizia libera non significa che siano automaticamente superati tutti gli altri vincoli. Il Glossario MIT specifica espressamente che devono essere rispettate le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le altre normative di settore.

Anche il regime previsto dal D.Lgs. 190/2024 per gli impianti fotovoltaici in attività libera opera nel rispetto delle condizioni e delle eventuali discipline paesaggistiche applicabili. Il portale istituzionale Italia Semplice evidenzia infatti che per determinate installazioni in aree o immobili sottoposti a tutela paesaggistica possono applicarsi specifici adempimenti.

Per questo motivo, prima di installare una pergola fotovoltaica, è opportuno verificare sempre la posizione dell’immobile, la presenza di vincoli paesaggistici o culturali e le prescrizioni del Comune.

Serve la CILA per una pergola fotovoltaica?

Un equivoco frequente riguarda la CILA.

Dire che una pergola fotovoltaica è edilizia libera e contemporaneamente affermare che “serve la CILA” è tecnicamente improprio: la CILA è infatti un regime diverso dall’edilizia libera.

La giurisprudenza ha individuato casi nei quali l’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato non richiedeva il permesso di costruire e poteva essere oggetto di una semplice comunicazione, ma il riferimento corretto deve essere sempre la concreta configurazione dell’opera e la normativa applicabile al caso specifico.

Per le opere che rientrano effettivamente nell’edilizia libera, invece, il Glossario MIT parla di interventi eseguiti senza titolo abilitativo.

Pergola fotovoltaica edilizia libera: la conclusione

Quindi, la pergola fotovoltaica è edilizia libera?

La risposta corretta è: può esserlo, quando mantiene le caratteristiche proprie di un pergolato e quando sia rispettata anche la disciplina applicabile all’impianto fotovoltaico.

Il fattore decisivo non è il nome commerciale utilizzato per descrivere il prodotto, ma la reale configurazione dell’opera.

Una struttura leggera, di dimensioni contenute, non stabilmente infissa al suolo, aperta e destinata a svolgere una funzione di ombreggiamento può rientrare nel regime dell’edilizia libera previsto per i pergolati. Il Glossario MIT lo prevede espressamente.

L’installazione dei pannelli fotovoltaici, inoltre, non fa necessariamente perdere alla struttura la sua natura di pergolato: il Consiglio di Stato ha chiarito che il pergolato può mantenere la propria qualificazione anche con pannelli fotovoltaici, purché questi non determinino una copertura stabile e continua.

Il confine da non superare è quindi quello della tettoia. Quando la struttura diventa una copertura stabile, permanente e non facilmente amovibile, il manufatto può essere qualificato come tettoia e assoggettato a un regime edilizio più oneroso, fino alla necessità del permesso di costruire nei casi indicati dalla giurisprudenza.

Per chi deve installare una pergola fotovoltaica, la scelta progettuale iniziale è quindi determinante: progettare correttamente la struttura significa anche determinare, in concreto, quale regime autorizzativo sarà applicabile.

Pergola fotovoltaica edilizia libera: FAQ

La pergola fotovoltaica richiede sempre il permesso di costruire?

No. Se la struttura mantiene le caratteristiche del pergolato e rientra nei casi previsti per l’edilizia libera, non è necessario il permesso di costruire. Se invece assume le caratteristiche di una tettoia o di una nuova costruzione, il regime può cambiare.

I pannelli fotovoltaici trasformano automaticamente il pergolato in una tettoia?

No. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la presenza dei pannelli fotovoltaici non modifica di per sé la natura del pergolato, purché non venga realizzata una copertura stabile e continua.

Una pergola fotovoltaica completamente coperta è sempre edilizia libera?

No. Una copertura stabile e non facilmente amovibile può portare alla qualificazione dell’opera come tettoia, con conseguente applicazione del relativo regime edilizio.

La pergola fotovoltaica è edilizia libera anche in presenza di vincolo paesaggistico?

Non necessariamente. L’edilizia libera deve comunque rispettare la normativa paesaggistica e le altre disposizioni di settore applicabili.

Qual è la differenza più importante tra pergola fotovoltaica e tettoia fotovoltaica?

La differenza principale riguarda le caratteristiche della struttura e della copertura: il pergolato conserva una configurazione aperta e leggera, mentre la tettoia è una copertura stabile e più incisiva sul piano edilizio. Il nome commerciale del prodotto non è sufficiente a determinare la qualificazione giuridica dell’opera.


 

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